Articolo 1
E’ costituita un’Associazione di promozione sociale, con fini esclusivi di solidarietà sociale, denominata:
“Centro Sportivo e delle Attività per l’Ambiente” in breve CSAA.
L’Associazione ha sede in Roma, attualmente in Largo Nino Franchellucci n. 65.
Non ha fini di lucro ed è un Ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili.
L’Associazione avrà durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con verbale del Congresso Nazionale da
tenersi a termine di Statuto e di Legge.
Articolo 2
L’Associazione, che sviluppa ed esaurisce le proprie finalità nell’ambito del territorio nazionale,
si configura quale ente associativo di promozione sociale, per lo svolgimento di attività di utilità
sociale in favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della dignità
e libertà personale degli associati. Il CSAA riunisce, senza distinzione di sesso, razza, religione
e credo politico, tutti coloro che, in forme e modi diversi, vogliano essere protagonisti delle attività
organizzative dell’Associazione. L’Associazione, in particolare si propone di:
- conservare l’ambiente, la fauna e la flora, oltre al patrimonio storico, artistico,
culturale, territoriale e paesaggistico del nostro Paese, anche attraverso specifiche attività
e progetti, assumendo l’apporto della scienza quale riferimento imprescindibile;
- favorire l’attività di protezione civile con particolare riguardo alla difesa dei
boschi dagli incendi boschivi, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e da tutte le forme di
abusivismo in contrasto con le norme di Legge, nonché il supporto in ausilio degli interventi
dello Stato e della Pubblica Amministrazione in occasione di calamità naturali;
- promuovere le attività e le manifestazioni sportive e motorie all’aria aperta
che maggiormente si caratterizzano per il rapporto fra l’uomo e l’ambiente con
particolare riguardo alla cinofilia, al tiro sportivo e con l’arco, alla caccia fotografica,
all’escursionismo a piedi, a cavallo e con mezzi di locomozione, alla micologia, alla falconeria,
alla speleologia, alla raccolta di tartufi, al trekking;
- organizzare attività volte a favorire una maggiore sensibilizzazione verso il benessere
e la protezione degli animali contrastando in particolare ogni forma di maltrattamento e sevizia,
così come l’abbandono ed i combattimenti.
Per il perseguimento delle sue attività istituzionali, l’Associazione utilizza i seguenti strumenti:
- mobilita la partecipazione volontaria dei cittadini al raggiungimento dei fini statutari;
- instaura collaborazioni con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Istituzioni e quanti
altri perseguano gli stessi scopi;
- raccoglie fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le
fonti coerenti con i fini statutari, incluse le quote di iscrizione all’Associazione, le donazioni
individuali e di persone giuridiche, i finanziamenti di Enti Pubblici e di Organismi Nazionali,
Regionali, Provinciali e Locali per progetti e programmi, le entrate derivanti da attività
connesse a quelle istituzionali, i lasciti testamentari, i redditi derivanti dal patrimonio;
- promuove attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e quante altre siano atte
a favorire il perseguimento delle finalità associative;
- promuove eventi, fiere e manifestazioni.
Articolo 3
L’Associazione attua le sue finalità attraverso strutture decentrate e distaccate nell’ambito
prevalente del territorio Nazionale, con attività programmate nelle forme e con le modalità
decise dal Consiglio Nazionale. Ha facoltà di promuovere e/o coordinare iniziative con Enti
pubblici, privati ed organizzazioni sociali; può istituire apposite sedi distaccate che abbiano
una loro autonomia organizzativa.
Per il raggiungimento delle finalità istituzionali il CSAA
può stipulare e dismettere accordi, federarsi o confederarsi con altre Associazioni, aderire
direttamente o attraverso forme federative o confederative a organismi nazionali o internazionali.
Al CSAA, sulla base di specifiche convenzioni, approvate dal Consiglio Nazionale, possono aderire
Associazioni nazionali e regionali che abbiano finalità affini e complementari.
Articolo 4
Possono acquisire la qualità di soci persone fisiche e giuridiche.
Articolo 5
Soci ordinari: sono le persone fisiche e giuridiche che condividendo le finalità dell’Associazione
si impegnano a collaborare al loro conseguimento.
La qualità di socio si acquista con l’accettazione della domanda di ammissione da parte degli organi
territoriali dell’Associazione e con il versamento della quota associativa.
La quota associativa è intrasmissibile.
In caso di perdita della qualità di socio le quote ed i contributi restano acquisiti al patrimonio dell’Associazione.
Si perde la qualità di socio per recesso, dimissioni, morosità (due annualità consecutive), mancato
rinnovo dell’adesione da parte dell’associazione, mancato rinnovo della tessera sociale da parte
dell’associato, espulsione ed indegnità in seguito a deliberazione del Consiglio Nazionale.
Articolo 6
Il Consiglio Nazionale, a maggioranza dei presenti, delibera l’esclusione del socio su
proposta dell’Esecutivo Nazionale nel caso di incompatibilità tra il comportamento del
socio e le finalità dell’Associazione.
Articolo 7
Sono partecipanti la vita dell’Associazione coloro che condividono le finalità statutarie,
operano per il perseguimento di esse, pur non assumendo la qualità di socio con le relative
responsabilità.
I criteri ed il regolamento per l’ammissione dei partecipanti nell’Associazione
sono deliberati dal Consiglio Nazionale.
Articolo 8
L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività volontarie, libere e gratuite, svolte dai soci
per il perseguimento dei fini istituzionali.
Può, tuttavia, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti oppure avvalersi
di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Articolo 9
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizio rese ai familiari conviventi degli associati
sono equiparate a quelle rese agli associati.
Articolo 10
Organi dell’Associazione sono:
- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- l’Esecutivo Nazionale;
- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato).
Articolo 11
Il Congresso nazionale
Il Congresso Nazionale si svolge di norma ogni quattro anni ed è il massimo organo
deliberante dell’Associazione. Al Congresso Nazionale partecipano i delegati eletti
nel rispetto delle norme regolamentari approvate dal Consiglio Nazionale, ognuno dei
quali ha diritto ad un voto e non può ricevere alcuna delega.
Articolo 12
Il Congresso Nazionale viene convocato almeno ogni 4 anni dal Consiglio Nazionale su
proposta del Presidente uscente o, in caso di impedimento, dal Segretario Generale.
Articolo 13
Il Congresso Nazionale ha il compito di:
- discutere, definire ed approvare gli orientamenti generali dell’Associazione;
- approvare e modificare lo statuto nazionale dell’Associazione;
- eleggere i componenti il Consiglio Nazionale;
- eleggere il Collegio dei Garanti;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato)
Articolo 14
Il Congresso Nazionale può svolgersi anche in via straordinaria. La convocazione è valida
se assunta dai 2/3 dei membri effettivi del Consiglio Nazionale, oppure se richiesta da
almeno 1/3 dei soci iscritti.
Articolo 15
Il Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è composto da non più di 55 membri scelti tra i soci dell’Associazione,
viene eletto dal Congresso Nazionale e dura in carica quattro anni, salvo svolgimento anticipato
del Congresso. Fanno, inoltre, parte del Consiglio Nazionale i Presidenti nazionali delle
Associazioni e/o Unioni Settoriali federate, i Presidenti dei Comitati regionali, i Responsabili delle
Commissioni nazionali.
In caso di dimissioni, il Consiglio provvede alla sostituzione del consigliere alla prima riunione.
Le cooptazioni non possono superare il numero di 10, per la durata in carica del Consiglio nominato dal
Congresso Nazionale. Nel caso in cui si dimetta la metà più uno dei Consiglieri, l’intero Consiglio si
intende decaduto e si procede conseguentemente alla convocazione del Congresso per le elezioni del nuovo Consiglio.
Articolo 16
Il Congresso nazionale
Il Consiglio Nazionale ha il compito di:
- applicare le decisioni congressuali;
- convocare il Congresso Nazionale e preparare l’ordine del giorno;
- nominare le commissioni di studio;
- approvare le quote associative annuali dei soci;
- approvare i criteri di ammissione ed esclusione dei soci;
- approvare i regolamenti associativi.
- decidere in ordine al tesseramento;
- deliberare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno;
- svolgere ogni altra attività non attribuita ad altri organi dal presente Statuto;
- eleggere fra i suoi membri il Presidente, il Segretario Generale e l’Esecutivo Nazionale;
- decidere l’attribuzione di specifici incarichi di lavoro ai propri componenti;
- concorrere a qualificare, sviluppare ed estendere le attività istituzionali promuovendo presso
i propri associati la costituzione di servizi tecnici, organizzativi ed informativi;
- promuovere e sollecitare la partecipazione delle basi associative e dei soci alla vita dell’Associazione;
- promuovere la formazione di nuove basi associative e di Unioni Settoriali;
- stabilire rapporti di collaborazione con altre forze associative promuovere incontri ed intese
con le forze sociali e con le istituzioni pubbliche, per sostenere lo sviluppo delle proprie attività;
- ratificare le decisioni delle Unioni Settoriali in ordine agli organismi dirigenti ed alle attività;
- deliberare in secondo grado sulle controversie decise dalle Unioni Settoriali ove impugnate, entro 30 giorni,
dagli interessati.
- su proposta del Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale è delegato ad apportare le modifiche statutarie
per il recepimento di eventuali disposizioni legislative in materia associazionistica, nonché quelle necessarie
alla previsione di devoluzioni in favore dell’Associazione.
Articolo 17
Il Presidente
Il Presidente Nazionale del CSAA svolge le seguenti funzioni:
- assicurare il regolare funzionamento degli organi collegiali;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Nazionale;
- esercitare la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Nazionale tra i suoi componenti, ha la rappresentanza legale
dell’Associazione e presiede le sedute del Consiglio. E’ il responsabile esecutivo delle decisioni del
Consiglio Nazionale e ne cura ogni fase esecutiva.
Il Presidente può delegare in forma scritta ad uno o più componenti del Consiglio, in via temporanea o permanente,
il compimento di alcuni atti stabilendone materia e limiti.
Il Presidente può avvalersi del supporto tecnico di esperti e consulenti.
Il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni si avvale del Segretario Generale.
In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Segretario Generale.
Il Presidente può assumere delibere d’urgenza da portare a ratifica nel primo Consiglio Nazionale utile.
Il Presidente può invitare alle riunioni, a scopo consultivo, soggetti esterni per particolari ragioni di competenza.
Articolo 18
Il Segretario Generale
Il Segretario Generale cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale, coordina l’attività
delle Unioni Settoriali, cura la promozione delle iniziative istituzionali e predispone il Bilancio da sottoporre
al Consiglio Nazionale, svolge funzione di rappresentante legale dell’Associazione in assenza o di impedimento
del Presidente Nazionale o per delega di questi.
Articolo 19
L'esecutivo Nazionale
L’Esecutivo è composto da 5 a 9 membri scelti dal Consiglio Nazionale tra i suoi componenti.
L’Esecutivo Nazionale assiste il Presidente e il Segretario Generale nei loro compiti istituzionali con l’eventuale
attribuzione ai suoi componenti di incarichi specifici.
Articolo 20
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato dal Congresso Nazionale, è composto da tre membri effettivi,
di cui uno con le funzioni di Presidente e due supplenti eletti anche tra non soci. I revisori provvedono al
riscontro della gestione finanziaria, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, controllano i
rendiconti esprimendo le loro osservazioni in apposita relazione e verificano le consistenze di essa.
I revisori dei conti durano in carica per tutto il periodo intercorrente tra i due Congressi e possono essere
sempre riconfermati. Essi riferiscono ai delegati del Congresso e le loro riunioni devono risultare da apposito verbale.
Il Presidente del Collegio dei Sindaci è invitato a partecipare ai lavori del Consiglio Nazionale.
Articolo 21
Il Collegio dei Garanti
Il Collegio Nazionale dei Garanti è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri nominati dal
Congresso Nazionale. Elegge il Presidente tra i suoi componenti.
Ad esso sono demandate tutte le questioni disciplinari.
Il Collegio dei Garanti controlla l’applicazione ed il rispetto dello Statuto e delle norme emanate
nell’interesse dell’Associazione;
Il Collegio Nazionale dei Garanti decide, in seconda istanza, su ricorsi presentati in merito alle decisioni
dei Collegi dei Garanti regionali entro 60 giorni dalla comunicazione della relativa decisione.
Il Collegio Nazionale dei Garanti funziona come arbitro amichevole compositore per tutte le vertenze fra gli associati.
Il Presidente dell’Associazione può rimettere al Collegio Nazionale dei Garanti la soluzione delle questioni
interpretative e applicative relative allo Statuto.
Il Presidente del Collegio dei Garanti è invitato a partecipare ai lavori del Consiglio Nazionale.
Articolo 22
Le Unioni Settoriali
L’Associazione si articola in Unioni Settoriali di specialità e di disciplina costituite dal Consiglio
Nazionale e possono nominare specifiche Commissioni di Lavoro con un loro coordinatore
Articolo 23
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
- da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati.
Le entrate sono costituite:
- dalle quote associative;
- dai proventi delle manifestazioni e delle iniziative locali e nazionali;
- da sottoscrizioni e contribuzioni da parte di privati, enti pubblici o privati o associazioni.
Articolo 24
Esercizio sociale: l’esercizio sociale inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.
È fatto obbligo dell’approvazione del bilancio consuntivo annuale entro il 30 aprile di ogni anno successivo
a quello di riferimento. Il rendiconto è predisposto dal Segretario Generale che lo sottopone all’approvazione
del Consiglio Nazionale.
Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le
entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, potranno essere destinate, con
l’approvazione del Consiglio Nazionale, a finanziare le spese dell’anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce.
E’ fatto divieto di distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, dell’avanzo e degli
utili di gestione, nonché dei fondi, delle riserve economiche e finanziarie, per l’intero periodo di
esistenza dell’Associazione ed all’atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di legge.
Articolo 25
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dal Congresso Nazionale, la quale provvede alla nomina
di uno o più liquidatori, anche tra non soci.
In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto obbligatoriamente ad Associazioni ed istituzioni
con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190,
della Legge 23/12/1966 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 26
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa vigente,
ed in maniera specifica a quella di cui alla Legge 07/12/2000, n. 383 (disciplina delle associazioni
di promozione sociale) e successive modifiche ed integrazioni e conformemente al Decreto Legislativo
04/12/1997, n. 460 e tornano applicabili le agevolazioni di cui all’articolo 8 della Legge 266/91.
A decidere per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.