Articolo 1
L’ARCI CACCIA è un’Associazione Venatoria,
riconosciuta con decreto del Ministro dell’Agricoltura e
Foreste, di concerto con il Ministro dell’Interno, del 2/2/1974
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25 marzo 1974) ai sensi
e per gli effetti, della legge n. 799 del 2/8/1967, che opera
senza fini di lucro.
Impegnata nella difesa della natura, difende e promuove i valori
della Costituzione repubblicana fondata sulla Resistenza e sul
Lavoro; è parte dell’associazionismo democratico
ispirato agli ideali della solidarietà e del mutualismo;
agisce nell’ambito del territorio nazionale, nei Paesi della
Comunità Europea, della quale osserva le Direttive e i
Regolamenti; promuove le attività sportive; opera per tutelare
i diritti dei propri associati.
L’ARCI CACCIA ha sede legale in Roma (Largo Nino Franchellucci,
65) è associazione costituente l’UNAVI Associazione
Benemerita del CONI, è federata all’ARCI, aderisce
alla Federazione delle Associazioni dei Cacciatori Europei (FACE),
è convenzionata con la Federazione Italiana Tiro a Volo
(FITAV) e la Federazione Italiana Disciplina e con Armi Sportive
da Caccia (FIDASC). E’ federata al Centro Sportivo e delle
Attivita per l’Ambiente (CSAA). E’ federata all’ARCI
CACCIA, l’Associazione “LA SELVA” (Unione Piemontese
per la protezione della Natura e dell’Habitat naturale della
Selvaggina).
Articolo 2
Finalità e obiettivi
L’ARCI CACCIA ha come finalità la valorizzazione
dell’attività venatoria in armonia con l’esigenza
della tutela dell’ambiente e della conservazione della fauna
selvatica attraverso la piena attuazione in senso regionalista
della legge 157/92 e il suo sviluppo secondo la norma dell’art.
117 della Costituzione.
Organizza i cittadini che esercitano l’attività venatoria
e le attività collegate; organizza altresì tutti
coloro che intendono impegnarsi sui temi ambientali e faunistici
del territorio per proteggerlo e recuperarlo. Vede negli ATC,
nei CA e negli altri istituti faunistici e ambientali previsti
dalle leggi gli strumenti fondamentali per una gestione sociale,
democratica e partecipata sul territorio e per affermare un’attività
venatoria eco-compatibile e popolare.
L’ARCI CACCIA al fine di valorizzare la gestione del territorio
promuove anche con altri soggetti associati la costituzione di
fondazioni e forme di coordinamento nazionale degli ATC e dei
CA.
L’ARCI CACCIA oltre che nel campo venatorio agisce e promuove
l’attività nei seguenti settori connessi:
1. difesa e tutela dell’ambiente naturale;
2. collaborazione con le Associazioni Agricole per una corretta
gestione del territorio, per garantire un reddito aggiuntivo all’impresa
agricola multifunzionale e di qualità e per favorire l’incremento
delle popolazioni faunistiche autoctone;
3. tutela e riproduzione della fauna selvatica con particolare
impegno nella lotta contro il bracconaggio;
4. educazione dei cacciatori al rigoroso rispetto di tutte le
norme venatorie, legali e deontologiche e preparazione all’esame
di abilitazione per i neo-cacciatori;
5. volontariato ambientalista e per la protezione civile, attività
di prevenzione e difesa ambientale con particolare riguardo alla
prevenzione degli incendi, all’inquinamento e al pronto
intervento in caso di calamità naturali, nell’osservanza
delle leggi e dei regolamenti vigenti posti a tutela dell’ambiente,
delle acque e della fauna, nonchè ai fini dell’iscrizione
nell’elenco delle associazioni di volontariato e di protezione
civile previste dall’art. 1 del DPR 613 del 21/9/94 e nel
rispetto della legge 266/91 e successive modifiche ed integrazioni;
6. tutela dei beni culturali e promozione delle necessarie alleanze
con le associazioni della cultura, le scuole, gli imprenditori
e i lavoratori della terra, le associazioni ambientaliste;
7. discipline sportive ed attività motorie; in particolare:
a) cinofilia;
b) tiro sportivo;
c) tiro con l’arco;
d) falconeria;
e) speleologia;
f) caccia fotografica;
g) micologia;
h) raccolta di tartufi;
i) escursionismo.
8. informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva ed altre
attività multimediali;;
9. collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con gli Istituti
di ricerca faunistico ambientali;
10. organizzazione di studi e ricerche, seminari, corsi di formazione
e convegni;
11. sensibilizzazione della pubblica opinione ai grandi problemi
della difesa della natura.
L’ARCI CACCIA svolge tali attività anche attraverso
l’intesa con il Centro Sportivo e delle Attività
per l’Ambiente (CSAA), associazione sportiva ed ambientalista
alla quale è federata.
Articolo 3
Il Patrimonio
Il patrimonio dell’ARCI CACCIA è costituito mediante
la raccolta delle quote di adesione dei singoli soci, dalla quota
di affiliazione delle strutture di base (circoli, società
sportive, club, polisportive), dai contributi di terzi, dai beni
mobili e immobili acquistati con detti mezzi e dai loro proventi,
da lasciti e donazioni e loro proventi.
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile.
E’ vietata la distribuzione a chiunque, nonché ai
soci o a strutture associative , anche in modo indiretto, di utili,
avanzi di gestione, fondi di riserva e capitale salvo diverse
disposizioni di legge anche ai sensi della legge 23 dicembre 1996
n. 662.
Articolo 4
Iscrizioni e Adesioni
All’ARCI CACCIA possono iscriversi singoli cittadini, circoli,
società sportive, associazioni, sodalizi in genere che
ne condividano i principi ispiratori, ne accettino lo statuto
nazionale e lo statuto del Comitato federativo regionale di competenza
territoriale e si impegnino ad osservarne i regolamenti ai diversi
livelli.
La tessera di iscrizione è predisposta dalla Conferenza
dei Presidenti regionali e riporta il Marchio depositato dell’ARCI
CACCIA. L’iscrizione all’ARCI CACCIA è valida
a tutti gli effetti anche quale iscrizione al CSAA.
Il Marchio e i benefici connessi al riconoscimento dell’Associazione
ai sensi della legge 157/92 e del decreto del Ministro dell’Agricoltura
e Foreste del 2/2/1974 sono proprietà dell’ARCI CACCIA.
Nel caso di scioglimento del rapporto di iscrizione o di adesione,
il Marchio ARCI CACCIA non può essere usato in alcuna forma.
Solo il Consiglio Nazionale e per esso il Presidente possono autorizzare
l’uso del Marchio.
Il rapporto associativo ha durata annuale a partire dalla data
di rilascio della tessera.
All’ARCI CACCIA sulla base di specifiche convenzioni, approvate
dal Consiglio Nazionale, possono aderire Associazioni nazionali
e regionali che abbiano finalità affini e complementari.
E’ esclusa ogni forma di appartenenza temporanea all’Associazione.
Il rapporto associativo posto in essere attraverso specifiche
convenzioni è effettivo e senza limiti temporali.
I soci acquisiti attraverso convenzioni con enti terzi godono
degli stessi diritti dei soci ARCI CACCIA se non è diversamente
stabilito dalle convenzioni.
Ai fini dell’attività venatoria la tessera di adesione
all’ARCI CACCIA è titolo assicurativo ai sensi di
legge. Tale tessera non è in alcun caso trasmissibile e
il suo costo non è frazionabile.
Il pagamento della tessera di adesione è condizione indispensabile
per l’esercizio di tutti i diritti spettanti ai soci ai
diversi livelli associativi.
Articolo 5
Accordi e Convenzioni
Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, l’ARCI
CACCIA può:
• stipulare e dismettere accordi; federarsi o confederarsi
con altre associazioni, aderire direttamente o attraverso forme
federative o confederative a organismi nazionali o internazionali,
promuovere la diffusione della cultura della tutela faunistco-ambientale
anche nelle scuole;
• costituire istituti, fondazioni, società o altri
enti finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi connessi
direttamente agli scopi sociali dell’Associazione nel rispetto
delle norme del presente statuto e degli obblighi di legge.
Tutte le decisioni previste dal presente articolo debbono essere
assunte dal Consiglio Nazionale.
Articolo 6
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
1. Il Congresso Nazionale;
2. Il Presidente;
3. L’Ufficio di Presidenza;
4. Il Consiglio Nazionale;
5. La Conferenza dei Presidenti regionali;
6. Il Collegio nazionale dei revisori contabili;
7. Il Collegio nazionale dei garanti;
8. Il Consiglio Federativo.
Articolo 7
I Soci – Organizzazione sul territorio
L’iscrizione all’ARCI CACCIA è individuale
e collettiva attraverso circoli, società sportive o strutture
di base.
I soci dell’ARCI CACCIA sono organizzati sul territorio
in strutture dotate di autonomia patrimoniale e amministrativa
e di conseguente soggettività legale.
Le strutture di base aderiscono all’Associazione attraverso
l’iscrizione al Comitato federativo regionale o alla Federazione
provinciale o comprensoriale competenti per territorio.
La struttura di base (circolo, società sportiva o altro)
dovrà essere costituita per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata o registrata, ed avere un proprio statuto
quale Associazione autonoma non-profit, aderente all’ARCI
CACCIA, che faccia proprie tutte le finalità del presente
statuto.
Nell’atto costitutivo della struttura di base la ragione
sociale dovrà comprendere anche il nome ARCI CACCIA.
L’Assemblea della struttura di base, in quanto struttura
autonoma adotta il proprio organigramma, elegge propri delegati
al Congresso del livello organizzativo superiore di appartenenza
territoriale e provvede alla propria gestione nel rispetto di
quanto previsto dal presente statuto, dalle disposizioni del Codice
Civile e dalla normativa tributaria riguardante gli enti non commerciali.
Il Presidente o il rappresentante della struttura di base, al
momento della iscrizione dei propri soci all’ARCI CACCIA,
dovrà curare che ogni singolo socio autorizzi la trasmissione
dei propri dati all’Associazione per l’utilizzo degli
stessi ai fini sociali sottoscrivendo l’apposita clausola
contenuta nella tessera.
Articolo 8
Normativa Generale
All’ARCI CACCIA Nazionale e alle sue strutture associative
si applicano inderogabilmente le seguenti norme:
a) è vietata la distribuzione anche in modo indiretto di
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge;
b) è obbligatoria la devoluzione del patrimonio associativo,
in caso di scioglimento per qualsiasi causa, ad altra associazione
con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità
e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) il rapporto associativo deve essere disciplinato in modo da
garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendone
espressamente la temporaneità e garantendo agli associati,
secondo il presente statuto, il diritto di voto per l’approvazione
e le modificazioni statutarie e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell’Associazione;
d) è obbligatoria la redazione annuale e la conseguente
approvazione di un rendiconto economico e finanziario secondo
le disposizioni statutarie;
e) devono essere garantiti: la libera eleggibilità degli
organi, in base al principio del voto singolo di cui all’art.
2532, secondo comma, del Codice Civile; la sovranità dell’assemblea
dei soci, sia associati che partecipanti, nonché i criteri
di loro ammissione ed esclusione. Devono essere altresì
garantite idonee forme di pubblicità delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) deve essere prescritta l’intrasmissibilità della
quota o del contributo associativo.
Articolo 9
Il Comitato Federativo Regionale
Il Comitato federativo regionale è la struttura decentrata
fondamentale dotata di autonomia amministrativa e patrimoniale
ed è titolare di tutte le funzioni attinenti alle attività
previste dal presente statuto in corrispondenza alla propria competenza
territoriale.
L’organismo dirigente del Comitato federativo regionale
è formato sulla base delle norme degli statuti o regolamenti
previsti in sede regionale. Tale organismo elegge tra i suoi componenti
il Presidente del Comitato federativo che ne assume la rappresentanza
legale.
Il Comitato federativo regionale assicura la migliore direzione
organizzativa e il coordinamento delle attività svolte
sul territorio di competenza dai soci e dalle varie strutture
dell’ARCI CACCIA in attuazione delle direttive generali
o relative a singole questioni stabilite dai deliberati congressuali,
dal Consiglio Nazionale e rappresentate dal Presidente dell’ARCI
CACCIA.
Le Federazioni provinciali, i Comitati comprensoriali e i Comitati
federativi regionali sono costituiti con atto notarile o con scrittura
privata autenticata o registrata, come ente autonomo non commerciale
senza scopo di lucro.
Articolo 10
Le Federazioni provinciali eo Comitati comprensoriali
Compete al Comitato federativo regionale optare per la costituzione
di Federazioni provinciali e/o Comitati comprensoriali secondo
quanto necessario e confacente in relazione alla configurazione
degli ATC e dei CA di competenza o alla presenza delle varie Amministrazioni
pubbliche locali.
Le Federazioni provinciali e/o i Comitati comprensoriali hanno
la figura giuridica delle associazioni disciplinata dal Codice
Civile e assicurano il coordinamento di tutte le attività
associative sul territorio di competenza, compresa l’organizzazione
del tesseramento e della vigilanza venatoria e ambientale, la
gestione delle strutture sportive e ricreative, i rapporti con
gli organi di gestione degli istituti faunistici pubblici, dei
parchi e delle altre aree protette a vario titolo.
L’organismo dirigente delle Federazioni provinciali e/o
dei Comitati comprensoriali è formato sulla base di quanto
previsto dagli statuti dei Comitati federativi regionali che prevedono
l’elezione di un Comitato direttivo provinciale ed un presidente.
Tali organismi eleggono tra i loro componenti il Presidente della
Federazione provinciale e/o del Comitato comprensoriale, che ne
assume la rappresentanza legale; provvedono altresì all’organizzazione
federale e comprensoriale in modo da far risultare comunque lo
status di associazione autonoma aderente all’ARCI CACCIA.
Articolo 11
Il Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale è la massima espressione democratica
dell’Associazione.
Il Congresso Nazionale è formato dai delegati eletti secondo
le norme previste dal regolamento nazionale che stabilisce anche
le modalità di voto dei delegati.
Il Congresso Nazionale determina gli indirizzi generali della
politica e della gestione dell’Associazione.
Il Congresso Nazionale approva e modifica lo statuto nazionale.
Il Congresso Nazionale elegge nel suo seno un suo Presidente con
la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice,
salvo il caso di scioglimento dell’Associazione per il quale
delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il sistema
di voto, palese o segreto, è deciso a maggioranza dall’Assemblea
congressuale.
Ogni delegato ha diritto ad un solo voto e non può ricevere
alcuna delega.
Delle deliberazioni deve essere redatto apposito verbale da affiggere
nei locali sociali per i 15 giorni successivi.
Articolo 12
Il Presidente dell’ARCI CACCIA
Il Presidente è eletto dalla maggioranza dei componenti
del Consiglio Nazionale
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
Il Presidente, con l’ausilio dell’Ufficio di Presidenza,
eletto fra i membri del Consiglio Nazionale, attua le direttive
stabilite dal Congresso Nazionale, armonizza ed indirizza l’attività
dei vari Comitati federativi regionali.
Al Presidente dell’Associazione sono conferiti tutti i poteri
di direzione dell’Associazione, esercita i poteri di straordinaria
amministrazione previo parere dell’Ufficio di Presidenza.
Il Presidente convoca per lettera da trasmettere nelle forme più
opportune ed anche informale e presiede il Consiglio Nazionale
ogni qualvolta ne sia ravvisata la necessità. Tali organismi
possono essere altresì convocati su istanza di almeno il
30% dei loro componenti.
Il Presidente convoca il Congresso Nazionale, insedia il Collegio
nazionale dei revisori contabili che nominano nel loro seno un
Presidente; insedia il Collegio Nazionale dei garanti che elegge
un Presidente tra i suoi membri.
Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente
assume, ad interim, tutte le funzioni direttive e di rappresentanza
Il Presidente del Consiglio Federativo. In caso di impedimento
definitivo il Presidente del Consiglio Federativo convoca, entro
30 giorni, il Consiglio Nazionale per l’elezione del nuovo
Presidente.
Articolo 13
Il Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale
ed è composto da 65 membri che restano in carica quattro
anni e possono essere rieletti. I Presidenti dei Comitati federativi
regionali sono membri di diritto del Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma almeno due volte all’anno
su convocazione del Presidente dell’Associazione.
Il Consiglio Nazionale, insieme al Presidente Nazionale, è
garante dell’attuazione delle linee programmatiche approvate
dal Congresso, approva i bilanci, applica ed elabora la linea
politica tra un Congresso e l’altro, delinea le linee del
tesseramento, elegge l’Ufficio di Presidenza, nomina il
Direttore Responsabile di “Politica Venatoria”, Periodico
dell’ARCI CACCIA fondato da Carlo Fermariello.
Il Consiglio Nazionale elegge la Commissione Gestione Risorse
composta da 3 a 5 componenti nominati di norma nel suo seno. La
Commissione ha il compito di verificare la rispondenza rispetto
al bilancio preventivo per gli impegni di spesa e di entrata e
loro variazioni. La Commissione relaziona al Consiglio Nazionale
e alla Conferenza dei Presidenti ogni volta che ve ne siano i
motivi e almeno 3 volte l’anno. Sulle variazioni di bilancio
l’Ufficio di Presidenza rimette la decisione al Consiglio
Nazionale previo parere della Commissione
Il Presidente del Collegio nazionale dei garanti e il Presidente
del Collegio nazionale dei revisori contabili partecipano al Consiglio
senza diritto di voto ed informano il Consiglio Nazionale dell’attività
svolta dall’organismo da loro presieduto.
Articolo 14
La Conferenza dei Presidenti Regionali
La Conferenza dei Presidenti regionali è composta dai Presidenti
dei Comitati federativi regionali o da un membro designato dagli
organismi regionali regolarmente costituiti ai sensi dello statuto
e delle vigenti leggi ed in regola con le quote di adesione.
La Conferenza dei Presidenti dirime eventuali questioni insorte
tra le diverse articolazioni associative, verifica l’applicazione
tecnica e l’andamento del tesseramento e sovraintende all’attuazione
in sede regionale degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Nazionale
e definisce i criteri organizzativi ed economici per lo sviluppo
delle strutture territoriali.
La Conferenza dei Presidenti è convocata nella sua prima
costituzione dal Presidente nazionale dell’Associazione,
che la presiede ed elegge nel suo seno un Presidente coordinatore.
La Conferenza dei presidenti ha compiti di coordinamento delle
iniziative ai fini del raggiungimento degli obiettivi e delle
finalità previste dall’art. 2 del presente statuto
e può istituire appositi gruppi di lavoro su temi specifici.
Della Conferenza dei Presidenti fanno parte a pieno titolo il
Presidente del CSAA e delle eventuali Associazioni nazionali federate.
Delle riunioni deve essere redatto apposito verbale.
Articolo 15
L’Ufficio di presidenza
L’Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell’attuazione
degli indirizzi congressuali e dei deliberati del Consiglio Nazionale
ed è composto di 5 o 7 membri compreso il Presidente.
I componenti dell’Ufficio di Presidenza sono eletti fra
i membri del Consiglio Nazionale, al fine di assicurare la massima
omogeneità operativa alla conduzione unitaria dell’Associazione
L’Ufficio di Presidenza collabora con il Presidente dell’Associazione
nella sua attività e ciascun componente cura l’attività
dei settori operativi cui è delegato e ne riferisce al
Presidente e all’Ufficio di Presidenza.
Delle riunioni ufficiali dell’Ufficio di Presidenza deve
essere redatto apposito verbale.
L’Ufficio di Presidenza predispone il bilancio preventivo
e consuntivo annuale da sottoporre all’approvazione del
Consiglio Nazionale.
I membri dell’Ufficio di Presidenza partecipano alle riunioni
della Conferenza dei Presidenti regionali senza diritto di voto.
Il Presidente dell’Associazione può chiamare a partecipare
alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza, a scopo consultivo,
soggetti esterni per particolari ragioni di competenza.
Articolo 16
Collegio Nazionale dei Revisori Contabili
Il Collegio nazionale dei revisori contabili è composto
da 3 membri effettivi di cui 1 con le funzioni di Presidente iscritto
all’Albo dei Revisori Contabili e 2 supplenti. E’
eletto dal Consiglio Nazionale anche tra i non soci.
Lo stesso Collegio compie almeno quattro verifiche annuali sull’andamento
economico dell’Associazione e controlla la regolarità
dei documenti e delle scritture contabili. Deve accompagnare il
bilancio consuntivo con una propria relazione scritta.
Articolo 17
Collegio Nazionale dei Garanti
Il Collegio nazionale dei garanti è composto da un minimo
di 5 ad un massimo di 9 membri nominati dal Congresso Nazionale.
Elegge il Presidente tra i suoi componenti.
Ad esso sono demandate tutte le questioni disciplinari in sede
di appello.
Il Collegio nazionale dei garanti decide, in seconda istanza,
sui ricorsi presentati in merito alle decisioni dei Collegi dei
garanti regionali entro 60 giorni dalla comunicazione delle relative
decisioni.
Il Collegio nazionale dei garanti funziona come arbitro amichevole
compositore per tutte le vertenze fra gli associati e fra gli
associati e l’ARCI CACCIA.
Il Presidente dell’Associazione può rimettere al
Collegio nazionale dei garanti la soluzione delle questioni interpretative
e applicative relative allo statuto.
Articolo 18
Consiglio Federativo
Il Consiglio Federale svolge funzioni consultive e di coordinamento
delle politiche venatorie, ambientaliste e sportive svolte dall’ARCI
CACCIA e dal CSAA; ha il compito di garantire l’osservanza
di una linea operativa comune di tutte le strutture federali.
E’ composto da tutti i Presidenti delle Federazioni provinciali
o comprensoriali, dei Comitati regionali, dai membri dell’Ufficio
di Presidenza dell’ARCI CACCIA e della Segreteria del CSAA,
dai Presidenti delle strutture territoriali del CSAA, dai rappresentanti
delle strutture associative federate, nonché dai rappresentanti
dell’ARCI CACCIA e del CSAA in tutti gli organismi nazionali
e internazionali.
Il Consiglio Federale può chiamare a farne parte personalità
del mondo scientifico, politico e culturale.
Il Consiglio Federale si riunisce di norma una volta l’anno
ed elegge nel suo seno un Presidente. In sede di prima costituzione
il Presidente del Consiglio Federativo è eletto dall’Assemblea
congiunta dei Consigli Nazionali dell’ARCI CACCIA e del
CSAA.
Articolo 19
Decadenze e Sanzioni
Si decade dall’incarico di membro di organi collegiali periferici
e nazionali previsti dal presente statuto per:
1. dimissioni;
2. per mancato pagamento delle quote sociali. o per mancata partecipazione,
senza giustificato motivo, a tre riunioni ordinarie consecutive
dell’organo collegiale di appartenenza.
La sospensione temporanea o l’espulsione possono essere
deliberate dal Collegio nazionale dei garanti nei casi in cui
il comportamento del socio, entro e fuori dell’ambito dell’associazione,
siano in palese contrasto con i principi del presente statuto
e con le finalità dell’associazione.
Articolo 20
Incompatibilità
La funzione di membro del Collegio nazionale dei revisori contabili
e di membro del Collegio nazionale dei garanti è incompatibile
con l’appartenenza ad altri organi nazionali dell’Associazione.
Articolo 21
Bilancio
Il bilancio consuntivo dell’Associazione deve essere approvato
dal Consiglio Nazionale entro sei mesi dalla chiusura di esercizio
prevista per il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo dell’Associazione deve essere approvato
dal Consiglio Nazionale entro e non oltre il 30 novembre dell’anno
precedente.
I bilanci consuntivi regionali debbono essere approvati e trasmessi
entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo.
Il Bilancio consuntivo nazionale può essere affisso, dopo
le prescritte approvazioni, nelle sedi delle strutture regionali
e provinciali e/o comprensoriali, per almeno 15 giorni consecutivi,
unitamente alla relazione del Collegio nazionale dei revisori
contabili.
Articolo 22
Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberato dal
Congresso nazionale che nomina 1 o più liquidatori, il
patrimonio residuato dalle operazioni di liquidazioni non essere
distribuito ai soci, ma deve essere erogato ad altra Associazione
avente fini analoghi ovvero fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma
190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662.
Articolo 23
Regolamento
Il Consiglio Nazionale può stabilire, mediante regolamento,
le norme e le procedure di attuazione del presente statuto.
Articolo 24
Richiamo Normativo
Per quanto non specificatamente previsto o disciplinato dal presente
statuto si applicano le norme in matera di associazioni senza
scopo di lucro e di enti non co
mmerciali. Si applica specificamente l’art. 8 della L. 266/91
in ordine alle agevolazione ivi previste.
La competenza territoriale richiamata nelle norme del presente
statuto è quella vigente per i Comuni, le Province e le
Regioni cui si riferiscono, i singoli organismi associativi.
Il Consiglio Nazionale è delegato ad apportare le modifiche
statutarie apportate per il recepimento di eventuali disposizioni
legislative in materia associazionistica.
I Comitati regionali provvedono ad apportare le modifiche statutarie
delle norme emanate dalle egioni di competenza.
Articolo 25
Foro
Competente a decidere per eventuali controversie è il Foro
di Roma